Direttiva apposizione mezzi pubblicitari

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Direttiva pe la collocazione di mezzi pubblicitari, insegne, striscioni carteli, manifesti impianti pubblicitari o propagandistici, targhe indicatrici di attivita', tende solari ecc soggetti ad autorizzazione comunale.

Art.1 Oggetto della direttiva.

Quasi mezzo pubblicitario o insegna, di cui si prevede la collocazione entro il perimetro del centro abitato, delimitato ai sensi dell'art.4 del Decreto Leg. vo 30/4/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, qualunque sia l'Ente proprietario della strada. Salvo il preventivo, nulla osta tecnico di quest'ultimo.

All'esterno del centro abitato, l'autorizzazione è di competenza degli, Enti proprietari della strada, in fregio alla quale il mezzo pubblicitario è previsto.

Per mezzi pubblicitari non posti in fregio a strade pubbliche, se visibili da spazi ed aree pubbliche o assoggettati al pubblico transito, la competenza all'autorizzazione è del Comune.

Art.2 Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità massima di tre anni, salvi termini inferiori per pubblicità temporanee o per esigenze di pubblica utilità.

Trascorso il periodo di validità, il mezzo pubblicitario, può essere nuovamente autorizzato su richiesta del titolare.

E' comunque vietato il trasferimento ad altro titolare del, mezzo pubblicitario senza autorizzazione comunale.

Art.3 Rimozione di mezzi pubblicitari autorizzati.

In caso di mancata manutenzione del mezzo pubblicitario, il Comune, previa messa in mora del titolare a provvedervi, ovvero ad asportare il mezzo stesso potrà procedere alla rimozione d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, ogni qualvolta sussistano, pericoli per la pubblica incolumità o nocumenti al decoro urbano.

In caso i mezzi pubblicitari debitamente autorizzati siano di ostacolo alla realizzazione di opere che la ricollocazione di tali mezzi, in località prossime a quelle della loro primitiva ubicazione e comunque compatibili con l'opera da realizzare.

L'autorizzazione comunale non costituisce titolo al mantenimento dei mezzi pubblicitari ove ostacolino legittimi diritti, di terzi (formazione di aperture, impianto di cantieri, nuovi passi carrai ecc.).

Art.4 Documentazione richiesta.

La richiesta di autorizzazione alla collocazione di un mezzo, pubblicitario deve essere corredata da:

1) idonea documentazione fotografica a colori atta a rappresentare l'edificio e la località ove il deve essere collocato;

2) planimetria con la prevista posizione di installazione;

3) bozzetto del mezzo in scala almeno 1/20, riportante dimensioni materiali, colori caratteri grafici, vignette ecc.;

4) autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario a tutte le norme di sicurezza vigenti (stabilità, resistenza al vicinto sicurezza degli impianti elettrici ecc.), sottoscritta dall'installatore del mezzo stesso.

Art.5 Numero di mezzi pubblicitari consenti .

Ad eccezione dei mezzi pubblicitari applicati a cartelle portainsegne appositamente predisposte all'atto della costruzione della vetrina di cui ai punti 7A, 7B, 7C, di quelli applicati su elementi di arredo urbano, e degli striscioni stendardi bandiere, drappi manifesti, locandine, frecce indicatrici di attività, pubblicizzata collocata in una medesima unità immobiliare che la posa di un unico mezzo pubblicitario, prospettante su un medesimo fronte stradale.

La posa di un nuovo mezzo pubblicitario è subordinate alla rimozione di tutti quelli preesistenti nel medesimo, immobile ed afferenti alle attività collocate nella stessa unità immobiliare, salvo che la vecchia pubblicità si integri organicamente con la nuova proposta.

Art.6 Mezzi pubblicitari non utilizzati.

La rimozione di un mezzo pubblicitario venuto a scadenza, o per qualuque altra causa, la rimozione a cura del titolare di tutti i supporti, basamenti allacciamenti ecc. e la rimessa pristino a regola d'arte del sedime.

Non è ammesso lasciare in opera o collocare ex novo mezzi pubblicitari privi, delle indicazioni dell'attività da pubblicizzare.

Si assimilano al predetto divieto quei mezzi recanti le sole diciture "pubblicità in allestimento" o similari, o recanti i soli estremi della ditta costruttrice del mezzo.

Art.7 Tipologie di mezzi pubblicitari ammessi.

A) Insegne a lettere e/o Simboli applicati separatamente l'uno dall'altro su parete di fondo (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).

B) Insegne a lettere e/o simboli applicati su unico supporto (cartella o cassonetto), fissato a parete di fondo, (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).

C) Insegne e cartelli e bandiera, fissati a parete o su unico paio di sostegno laterale.

D) Insegne e cartelli fissati su palo di sostegno centrale, o su due o più pali di sostegno.

E) Insegne e cartelli sulle coperture o sulle gronde di edifici.

F) Insegne di tipo speciale (stele totem ecc.), (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).

G) Insegne e cartelli a caratteri mobili, rotanti scorrevoli ecc.

H) Insegne e cartelli su elementi di arredo urbano.

I) Striscioni stendardi, bandiere drappi.

L) Manifesti locandine.

M) Targhe professionali e di indicazione di attività.

N) Frecce indicatrici di attività.

O) Tende solari.

N.B. le definizioni di cui sopra sono mutuate, dall'art.47del D.P.R.16/12/92 n° 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada).

In particolare l'insegna può pubblicizzare solo l'attività installata nella sede ove l'insegna è collocata: il cartello può diffondere messaggi pubblicitari di qualunque natura.

A.Art.8 Insegne a lettere e/o simboli applicati separatamente l'uno dall'altro su parte di fondo.

8,1) Dette insegne possono essere, realizzate in :

a) lettere o simboli non luminosi, (metallici, in pietra legno, in materiali plastici;

b) lettere dipinte o verniciate su pareti di fondo;

c) lettere o simboli luminosi a luce, diretta (illuminazione interna);

d) lettere o simboli luminosi a luce, indiretta o retro riflettente.

Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.

8,2) Norme di collocazione:

8,2,1) Nelle zone urbanistiche A, negli edifici con più di 50 anni ovunque ubicati, e negli immobili e località vincolati, ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, (salvo benestare degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le insegne di cui ai punti a), b), d) del comma 8.1.

8,2,2) Le insegne non possono essere, collocate ad altezze superiori agli estradossi delle finestre del primo piano, salvo che esista una zoccolatura di base dell'edificio, appositamente evidenziata, che si spinga fino ad altezze, superiori.

In tale eventualità le insegne potranno essere collocate nei limiti di detta zoccolatura.

8,2,3) Le insegne devono essere, collocate in posizione organicamente inserita, nel disegno dell'edificio.

8,2,4) Le insegne non possono ricoprire elementi, di particolari valenza compositiva, o decorativa dell'edificio (cornici, lesene marcapiani, archi dipinti ecc.), ma devono occupare solo spazi neutri dell'edificio stesso.

8,2,5) L'altezza massima delle lettere dovrà essere, proporzionale alla dimensione massima in altezza, delle campiture disponibili e mai superiore ad 1/3 della stessa per caratteri disposti su unica fila, e ad 1/5 della stessa per caratteri disposti, su due o più file.

8,2,6) E' fatto divieto di regolazione con tabelloni, di fondo spessori o similari, eventuali pareti con risalti, per realizzare, un appoggio del mezzo pubblicitario disposto su unico livello.

8,2,7) La Commissione Edilizia, valuterà caso per caso la congruità del mezzo, pubblicitario con l'immobile e l'ambiente ove vera collocato, in ogni caso nelle zone urbanistiche A), negli edifici con più di 50 anni e negli immobili, e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, sono vietati colori vivaci o brillanti, salvo che per eventuali marchi registrati, che in tale eventualità dovranno, comunque essere di ridotte dimensioni.

B.Art.9 Insegne a lettere e/o simboli applicati su unico supporto (cartella o cassonetto), fissato a parte di fondo.

9,1) Dette insegne possono essere realizzate in:

a) lettere o simboli non luminosi (metallici, in pietra, in legno in materiali plastici), ovvero dipinti o verniciati, su cartelle portainsegna appositamente predisposte all'atto della costruzione, della ventura;

b) idem c.s. ma in lettere o simboli luminosi a luce indiretta o retroriflettente;

c) idem c.s. ma in lettere o simboli luminosi separati, a luce diretta (illuminazione interna);

d) lettere o simboli non luminosi, oppure illuminati a luce indiretta o retroriflettente, applicati o dipinti su cartella di fondo non appositamente per disposta all'atto della costruzione della vetrina;

e) lettere o simboli applicati o dipinti, su cassonetto dotato di illuminazione interna e non appositamente predisposto all'atto della costruzione della vetrina.

Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.

9,2) Norme di collocazione

9,2,1) Nelle zone urbanistiche A, negli edifici con più di 50 anni ovunque ubicati e negli immobili e località vencolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, (salvo benestare degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le insegne di cui ai punti a), b), d). In quest'ultimo caso solo ovo la cartella di fondo costituisca per disegno, materiali dimensioni valido arredo e complemento dell'immobile su cui sarà collocata.

9,2,2) Le insegne di cui ai punti d), e), ove ammesse, devono essere collocate in posizione organicamente, inserita nel disegno dell'edificio a quota, mai superiore alla fascia marcapiano, fra p. terreno e 1° piano ovvero, se non esistente a quota inferiore ai balconi o ai davanzali del 1° piano.

9,2,3) Valgono le norme di cui ai precedenti, punti 8/2/4, 8/2/5,8/2/6, 8/2/7, con l'avvertenza che nell'ipoteso del punto e), il cassonetto luminoso non potrà mai debordare più di cm 20 dalle lettere o simboli in esso contenuti.

C.Art.1O Insegne e cartelli a bandiera fissati a parete o su unico palo di sostegno laterale.

10,1) Dette insegne e cartelli possono essere realizzati in:

a) lettere simbolo, fregi ecc. in ferro battuto o intagliato, ceramica vetro colorato, legno altri metalli, con esclusione di leghe leggere e materie plastiche. Applicazione a parte o soffitto (nel caso di portici). Non illuminate o illuminate solo a luce, indiretta o retroriflettente;

b) lettere o simboli luminosi o non luminosi, applicati su cassonetto fissato a parete;

c) lettere o simboli luminosi o non luminosi applicati, su cassonetto fissato ad unico palo di sostegno laterale.

10,2) Norme di collocazione:

10,2,1) Nelle zone urbanistiche A, negli edifici con più di 50 anni, e negli immobili e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, (salvo benestare degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le insegne di tipo a); mentre i cartelli di tipo sono vietati.

10,2,2) In qualunque altra zona sono vietati, se sporgenti su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, le insegne e i cartelli di tipo b), di dimensioni eccedenti i cm 60x60 e tutti i tipi di insegne e cartelli di tipo c).

10,2,3) Ove ammessi su aree e spazi privati, le insegne e i cartellidi tipo b), e di tipo c) non potranno avere dimensioni eccedenti, i cm 120 x120, salve le targhe di attività operanti a livello nazionale od internazionale con simbologia unificata, (stazioni di servizio per autoveicoli, magazzini di vendita banche ecc.),che potranno avere dimensioni anche superiori, comunque mai eccedenti i cm 200x200.

Art.11 insegne e cartelli fissati su paio di sostegno centrale, o su due o più pali di sostegno.

11,1) Dette insegne non sono ammessi nelle zone, urbanistiche A, in prossimità di edifici con più di 50 anni, in prossimità di immobili e località vincolati ai sensi delle leggi, 1089/1939 e 1947/1939.

11,2) Nel perimetro del centro abitato ai sensi del Decr. Leg. Vo 30/4/1992, n° 258 sono ammessi su spazi ed aree, pubbliche o di uso pubblico solo insegne e cartelli fissati su unico, palo di sostegno centrale nel rispetto delle seguenti norme.

11,2,1) In strade alberate in prossimità, di aree verdi in slarghi e piazze, in prossimità di edifici pubblici o di uso pubblico sono ammessi, solo insegne e cartelli luminosi, a luce diretta o retro riflettente, purchè realizzati con materiali e disegno che a giudizio della Commissione Edilizia. Costituiscano valido elemento di arredo urbano.

11,2,2) L'insegna o il cartello dovrà, in ogni sua parte restare arretrato, di almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare.

11,2,3) L'insegna o il cartello, escluso il palo di sostegno, dovrà in ogni sua parte sovrastare il piano di transito, ciclo - pedonale non meno di cm 220, mentre non potrà essere più alto dallo stesso piano di cm 350.

11,2,4) Lo spazio disponibile al transito ciclo - pedonale fra palo di sostegno e gli ostacoli più prossimi non potrà essere, inferiore, a cm 150.

11,2,5) Le insegne e i cartelli non potranno, essere collocati su isole ed aiuole, spartitraffico su aree a verde pubblico, su strade su strade prive di marciapiedi, o di banchine laterali;

il Comune potrà non concedere la collocazione di tali, insegne e cartelli su aree pubbliche o di uso pubblico in ogni altro caso in cui risultino disdiscevoli al decoro, dei luoghi o pericolosi, per l'incolumità pubblica.

11,2,6) Le insegne e i cartelli non potranno superare, le dimensioni massime di cm 120x120 (sostegno escluso), anche se collocati su aree e spazi privati, salva in tale ultima eventualità la deroga per le attività di cui al punto 10/2/3.

10,2,7) La distanza minima fra un'insegna o un cartello e l'altro non potrà essere inferiore ai metri 50, anche se collocati su due lati opposti della strada.

11,3) Insegne e cartelli fissati su due o più pali di sostegno sono ammessi:

11,3,1) Su spazi ed aree pubbliche o di uso, pubblico, soltanto all'esterno del perimetro, del centro abitato ai sensi del Decr.

Leg. vo 30/4/1992 n° 285, con esclusione delle zone urbanistiche A, in prossimità di edifici con più di 50,anni in prossimità di immobili e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, nelle zone di rispetto cimiteriale.

11,3,2) Le predette insegne e cartelli dovranno rispettare le prescrizioni circa le distanze stradali e le distanze reciproche di cui al precedente art.11/2.

11,3,3) Le dimensioni massime non potranno superare i cm 180x180 (sostegni esclusi), anche se collocati aree e spazi privati.

Art.12 Insegne e cartelli sulle coperture o sulle gronde di edifici:

12,1) Dette insegne e cartelli non sono ammessi nelle zone, urbanistiche A, su edifici con più di 50 anni, su immobili e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939.

12,2) Le insegne e i cartelli dovranno rispettare, le seguenti caratteristiche:

12,2,1) Altezza massima non superiore a cm 200 e lunghezza massima non superiore ai 2/3 del fronte di copertura o di gronda, su cui sono collocato (comunque con il limite massimo di cm 1000). La superficie complessiva non potrà comunque superare 1/50 della superficie del prospetto dell'edificio sopra il quale l'insegna verrà collocata.

12,2,2) Essere collocati in posizione organicamente, inserita nel disegno dell'edificio.

12,2,3) Le insegne e i cartelli non possono ricoprire elementi; di particolare valenza compositiva o decorativa dell'edificio (fronti, mansarde, cornicioni, abbaini, comignoli ecc.), ma devono occupare solo spazi neutri dell'edificio stesso.

12,2,4) Le strutture di sostegno devono, presentarsi in termini formalmente risolti, anche sulle fronti opposte o laterali a quelle di esposizione dell'insegna o cartello.

Art.13 Insegne di tipo speciale (stele, totem ecc.):

13,1) Sono ammesse solo su spazi privati, o su spazi pubblici o di uso pubblico organicamente connessi con l'immobile cui l'insegna è riferita.

Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli .

13.2) Le insegne dovranno essere realizzate in materiale, duraturo e per disegno e progettazione risultare a giudizio, della Commissione Edilizia, congrue con gli edifici e l'ambiente in prossimità dei quali sono collocate.

13.3) Le insegne dovranno essere arretrate, almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare, lo spazio disponibile al transito ciclo pedonale fra insegna ed ostacoli più prossimi non potrà essere inferiore a cm 150.

13.4) L'altezza massima delle insegne non potrà superare i cm 300.

13.5) Le insegne se collocate a reciproca distanza, inferiore ai metri 300, dovranno essere oggetto di un unico progetto coordinato.

13.6) Il Comune potrà non concedere la collocazione di tali, insegne su aree pubbliche o di uso pubblico ed in ogni altro caso in cui, risultino disdicevoli al decoro dei luoghi e pericolosi per l'incolumità pubblica.

Art.14 Insegne e cartelli a caratteri mobili, rotanti, scorrevoli ecc.

14,1) Dette insegne e cartelli non potranno essere, collocati nelle zone urbanistiche A, in prossimità di immobili e nelle località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939.

14,2) Dette insegne e cartelli non potranno essere applicati ad edifici esistenti, ma solo montati su pali autonomi di sostegno.

14,3) Dette insegne e cartelli potranno essere collocati solo su aree private, a distanza da confini, strade e spazi pubblici mai inferiore a metri 5,00 e da fabbricati mai inferiore a metri 10,00.

14,4) Le insegne i cartelli potranno essere autorizzati solo se inseriti in area piantumata con albera e cespugli e convenientemente mantenuta.

14,5) Le insegne e i cartelli non potranno avere dimensioni lineari in pianta superiore a cm 600 ed in alzato (sostegno compresi) superiori a cm 400.

La superficie complessiva (sostegni esclusi) non potrà comunque superiore i mq 6,00, ad eccezione di insegne e cartelli collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che potranno raggiungere i mq 15,00.

14,6) Il Comune potrà non concedere la collocazione di tali insegne e cartelli in ogni caso in cui risultino disdicevoli al decoro dei luoghi o pericolosi per l'incolumità pubblica.

Art.15 Insegne e cartelli su elementi di arredo urbano e su manufatti stradali e ferroviari.

15,1 Nelle zone urbanistiche A, in prossimità di edifici con più di 50 anni ovunque ubicati, ed in prossimità di immobili e nelle località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 è ammessa la collocazione di elementi di arredo urbano, visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, solo se provi di mezzi pubblicitari.

15.2 Nelle restanti zone possono essere collocati mezzi pubblicitari su elementi di arredo urbano, visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, limitatamente ai seguenti elementi ed alle seguenti condizioni:

15,2,1 Pensiline per l'attesa di mezzi di trasporto pubblico; solamente sulle pareti di fondo e laterali, per non più di 1/2 della loro superficie con divieto di collocazione sulle coperture.

15,2,2 Colonnine o steli informative, contenenti piantine stradali ed indirizzi di pubblica utilità, per non più di 1/2 della loro superficie e comunque per una superficie pubblicitaria massima di mq 3,00 per ogni elemento.

15,2,3 Transenne a regolamentazione di attraversamenti pedonali, purché il pannello pubblicitario non superi l'altezza di cm 80 dal piano del marciapiede e purché non occulti la visibilità reciproca fra pedoni e veicoli.

15,2,4 Orologi pubblici, purché ogni orologio non rechi messaggi pubblicitari di superficie a mq 1,00 (per ogni lato).

15,3 E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari, salve dizione di pubblica utilità , su: cartelli indicatori di fermata di mezzi pubblici, segnaletica stradale e toponomastica, semafori, armadietti contenenti servizi tecnologici urbani, panchine, cestini portarifiuti, lampade della pubblica illuminazione, portabiciclette, dissuasori di sosta, chioschi igienici, paracarri, cassonetto o contenitori di rifiuti urbani; sulle scarpate stradali soprastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza; sui ponti e sottoponti; sui cavalcavia e sottovia e loro rampe e parapetti; sui parapetti stradali, barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Su cavalcavia, sottovia, ponti, recinzioni ecc. ferroviari la presente norma si applica fonti prospicienti aree e spazi pubblici o di uso pubblico.

Art.16 Striscioni, stendardi, bandiere drappi.

16,1 Ove consentiti, i predetti mezzi pubblicitari dovranno:

16,1,1 Non superare i mq 6,00 nel caso di striscioni ed mq 3,00 nel caso di stendardi, bandiere e drappi.

16,2,2 Essere collocati con il lembo inferiore ad almeno cm 500 dal piano viabile (in caso di strade veicolari), ad almeno cm 250 dal piano marciapiede (in caso di percorsi esclusivamente ciclo-pedonali e purché, anche in presenza di vento non debordino su strade veicolari).

16,1,3 Eventuali pali di sostegno dovranno distare almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare; lo spazio disponibile al transito veicolare; lo spazio disponibile al transito ciclo pedonale fra palo di sostegno e gli ostacoli più prossimi non potrà essere inferiore a cm 150.

16,1,4 Essere collocati ad una mutua distanza di almeno metri 100, salvo il caso di striscioni, stendardi, bandiere, drappi oggetto di unico intervento pubblicitario coordinato.

16,1,5 Essere collocati lontani dalle lampade pubblica illuminazione.

16,2 I predetti mezzi pubblicitari non potranno essere collocati su isole ed aiuole spartitraffico; il Comune potrà non concedere la collocazione di tali mezzi pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico in ogni caso in cui risultino disdicevoli al decori dei luoghi o pericolosi per la pubblica incolumità.

16,3 Nelle zone urbanistiche A, su edificio con più di 50 anni ovunque ubicati, su immobili e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 i predetti mezzi pubblicitari potranno solamente pubblicizzare manifestazioni artistiche, culturali, teatrali folcloristiche, sportive nonché mostre, convegni, esposizioni, purché abbiano svolgimento nell'ambito del Comune di Lodi.

16,4 La durata massima dell'esposizione non potrà superare nelle zone di cui al punto 16,3 i giorni 15 (o il periodo della manifestazione, se superiore a giorni 15) e nelle restanti zone i giorni 30;la medesima iniziativa od attività commerciale, fate salve quelle del punto 16,3, non potrà essere pubblicizzata ad intervalli inferiori ai 12 mesi.

Art.17 Manifesti, locandine.

17,1 Per quanto qui non specificato, si fa rinvio alla vigente normativa affissioni.

17,2 Manifesti e locandine non potranno essere affissi che sugli appositi tabelloni o bacheche o supporti, con assoluto divieto di utilizzo di altre strutture pubbliche o private poste in fregio a spazio pubblici o di uso pubblico, o visibili da questi.

17,3 E' ammessa collocazione di manifesti e locandine all'interno di unità immobiliari pubbliche e private, anche se visibili da spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, purché separati da questi ultimi mediante superfici vetrate.

17,4 Manifesti e locandine di promozione di parchi di divertimento, circhi, spettacoli, manifestazioni, iniziative commerciali promozionali o similari a carattere temporaneo sono ammessi, anche al di fuori degli spazi di cui ai punti 17,2 e 17,3, solo nel rispetto delle seguenti limitazioni:

17,4,1 Divieto di collocazione su manufatti, aree e spazi pubblici o di uso pubblico, salvo che in quelli eventualmente assegnati per l'iniziativa.

17,4,2 Applicazione su supporti rigidi opportunamente fissati, con garanzia di stabilità, di resistenza al vento ed alle intemperie.

17,4,3 Applicazione con corde, nastri adesivi, zavorre, ed assoluto divieto di messa di fissaggio quali chiodi, zanche, punte ecc.

17,4,4 Esposizione non prima di 24 ore dall'iniziativa e rimozione a cura dei proponenti non oltre 24 ore dal termine della stessa.

17,4,5 Misure massime dei singoli manifesti cm 120x120.

17,5 Cartelli indicanti il percorso di gare, marce raduni e simili sono ammessi solo nel rispetto delle seguenti limitazioni:

17,5,1 Applicazione esclusivamente mediante nastri adesivi, con divieto di incollaggio e chiodatura.

17,5.2 Esposizione non prima di 24 ore dall'iniziativa e rimozione a cura dei proponenti non oltre 24 ore dal termine della stessa.

17,5,3 Misure massime dei singoli cartelli cm 60x120.

17,5,4 Assoluto divieto di tracciare frecce dipinte su qualsiasi supporto, pavimentazioni stradali comprese.

Art.18 Targhe professionali e di indicazione di attività.

18,1 Dette targhe possono essere realizzate in:

a) metallo (ottone, bronzo, rame, leghe leggere, acciaio ecc.);

b) pietra;

c) legno;

d) materie plastiche;

18,2 La dimensione massima di ogni targa deve essere contenuta in cm 40x20; nel caso in cui preesistano nello stesso edificio targhe anche aventi dimensioni differenti da quelle sopraindicate, purché conformi ai restanti criteri del presente articolo, eventuali nuove targhe dovranno uniformarsi per materiali e dimensioni a quelle preesistenti, salvo che non venga prevista la rimozione affisse in uno stesso edificio superino il numero di tre, è fatto obbligo di sostituire.

18,3 Quando le targhe affisse in uno stesso edificio superino il numero di tre, è fatto obbligo di sostituirle con unico portatarghe unificato, finalizzato da una collocazione regolare delle medesime.

18,4 Nelle zone urbanistiche A, negli edifici con più di 50 anni ovunque ubicati, e negli immobili e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 (salvo le targhe degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le targhe di cui ai punti a), b), c) del comma 18,1, purché, se metalliche, di tipo opaco e di fondo scuro o brunito.

Sono ammesse lettere e simboli colorati, purché a tutta brillante e purché di ridotte dimensioni.

18,5 Le targhe dovranno essere applicate solo su spazi neutri dell'edificio, con divieto di ricoprire elementi di particolare valenza compositiva o decorativa.

Art.19 Frecce indicate di attività.

19,1 Tali frecce dovranno essere di tipo unificato ed installate in conformità all'art.39 del decr.leg.vo 30/4/1992 n°285 (Nuovo Codice della Stessa) ed all'art,134 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione).

19,2 Sono ammesse soltanto frecce su supporto in lega leggera o in altri metalli sottoposti a trattamento anticorrosione.

19,3 Più frecce installate nella medesima località dovranno essere installate su un unico sostegno fino ad un massimo di sei segnali; oltre detto numero occorrerà installare un secondo sostegno.

L'onere dell'eventuale riordino dei cartelli presistenti ed della eventuale sostituzione del primitivo sostegno è a carico dell'ultimo richiedente.

I sostegni dovranno essere di materiale anticorrosione e dotati di dispositivo antirotazione delle frecce.

Non sono ammessi in una medesima località più di due sostegni, per un totale massimo di 12 segnali.

19,4 Le attività industriali ed artigianali ed i centri commerciali (salvo per attività con più di 300 addetti) non potranno installare coppie di frecce direzionali (una freccia per ogni direzione di marcia) in più di quattro punti del territorio comunale, non più di due dei quali situati su strade urbane di scorrimento o strade urbane di quartiere (art.2 del Nuovo Codice della Strada; D.Leg.285/1992).

Ove in una medesima località siano necessari più di sei segnali afferenti ad una delle tre categorie di attività industriali, attività artigianali ed attività commerciali, i segnali della predetta categoria dovranno essere sostituiti da unico cartello con l'indicazione rispettivamente di "zona industriale", "zona artigianale", "centro commerciale".

Valgono le norme di cui ai punti 11, 22, 11,2,4,11,2,5 circa la tutela della viabilità.

Art.20 Tende solari

N.B. le presenti norme riguardano le sole tende solari di esercizi commerciali, bar, ristoranti ecc.

20,1 Le tende solari sporgenti su spazi pubblici o di uso pubblico non potranno che sovrastare aree assoggettate al solo transito ciclo - pedonale.

Anche in tale eventualità qualsiasi struttura riguarda delle stesse dovrà collocate ad almeno cm 220 dal piano della pavimentazione stradale.

Eventuali mantovane in semplice tessuto non potranno, comunque, scendere al di sotto di cm 190 dal predetto piano.

20,2 In presenza di portici le tende solari non potranno essere colloca sul fronte esterno degli stessi.

Eventuali rulli di manovra o sostegni fissi delle tende, che si rendessero necessari per la presenza di portici soffittati ad archi e volte, dovranno essere resi invisibili dall'esterno mediante mantovane dello stesso tessuto delle tende.

20,3 Non sono ammesse tende solari che ricoprano con un unico elemento più vetrine o campate di portico.

20,4 Le tende solari dovranno essere collocate a quote inferiori ad eventuali fasce marca piano o zoccolature di separazione fra piano terreno e primo piano.

20,5 Non è ammesso che una tenda solare, nella configurazione ripiegata, tagli la sagoma dell'apertura sulla quale è sovrapposta; né che nella medesima configurazione tagli od occulti elementi di particolare valenza compositiva o decorativa dell'edificio.

20,6 Sulle tende solari porta riportata la sola insegna dell'attività esercitata nell'unità immobiliare, con divieto di scritte pubblicitarie e cartelli di altra natura.

Tali scritte dovranno essere a caratteri semplici, impressi sul tessuto della tenda stessa.

20,7 Nelle zone urbanistiche A, negli edifici con più di 50 anni ovunque ubicati e negli immobili e località vincolato ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, (salvo benestare degli enti preposti alla tutela del vincolo) sono ammesse solo tende aventi le seguenti caratteristiche:

20,7,1 Tessuti opachi di colori non brillanti e monocromatici;

20,7,2 Tende del solo tipo ripiegabile, con divieto di strutture fisse.

20,8 Il Comune potrà imporre, per garantire l'unitarietà di luoghi ed ambienti di rilevanza urbana, che si adottino tende solari uniformi, per materiali e disegno, in un determinato perimetro.

Art.21 Stazioni di servizio per autoveicoli, autolavaggi ed aree di parcheggio.

21,1 Per quanto attiene le stazioni di servizio, autolavaggi ed aree di parcheggio.

Si applicano le norme di cui all'art.52 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti limitazioni circa la superficie complessiva massima di cartelli e mezzi pubblicitari collocabili .

21,1,1 All'esterno del centro abitato: strade di tipo ABCF = come da art.52 D.P.R.495/1992; strade di tipo DedE = 3%dell'area occupata.

21,1,2 All'interno del centro abitato: strade di tipo DEF = 1% dell'area occupata.

21,1,3 Negli immobili e località vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e i497/1939, tali percentuali sono subordinate al benestare degli enti preposti alla tutela del vincolo.

21,2 I cartelli ed i mezzi pubblici normati dal presente articolo potranno rappresentare messaggi pubblicitari o informativi solo attinti alle attività od ai prodotti trattati nell'immobile ove sono installati.

Art.22 Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.

Per tutto quanto non specifucato o appositamente non normato nella presente direttiva, si applicano le norme del Decr. Leg.vo 30/4/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art.23 Norme transitorie e finali:

La presente direttiva si applica a partire dall'entrata in vigori della stessa.

I mezzi pubblicitari di qualunque tipo, non in possesso di regolare autorizzazione comunale o di autorizzazione scaduta, devono essere rimossi a cura e spese dei titolari dell'attività (o in difetto della ditta installatrice) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della direttiva.

I mezzi pubblicitari di qualunque tipo in possesso di regolare autorizzazione comunale e non conformi alla presente direttiva devono essere rimossi a cura e spese dei titolari dell'attività (o in difetto della ditta installatrice)entro 36 mesi dall'entrata in vigore della direttiva stessa, ovvero alla data di scadenza della predetta autorizzazione, se antecedente.

Art.24 Deroghe:

Deroghe alla normativa sopra indicata potranno essere adottate solo per mezzi pubblicitari di tipo unificato a livello regionale, nazionale ed internazionale, afferenti a servizi di pubblica utilità (sanitari, farmaceutici, amministrativi pubblici, trasportistici, ed assimilabili).

ART.25 Sanzioni:

Chi unque viola le disposizioni della presente direttiva è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.23, commi 11,12, 13 del Decr.

Leg.vo 30/4/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.