Disposizioni Legge Biagi

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Ai sensi dell’art.3 comma 8 del D.Lgs. 14.08.1996, n.494 così come modificato dall’art.86 comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 e dall’art.20 comma 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n.251, si rammenta che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere depositata la seguente documentazione:

  • dichiarazione della impresa esecutrice dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  • certificato di regolarità contributiva.

Si rammenta altresì che in assenza della certificazione di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.