Informazioni sul collaudo finale della dia

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Ai sensi dell’art.558 della Legge 30 dicembre 2004, n.311 all’art.23 (Disciplina della denuncia di inizio attività) comma 7 del DPR 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni sono stati aggiunti dei periodi; pertanto il nuovo testo recita : "Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’art.37 comma 5”.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2005 in difetto della presentazione di tale documentazione verrà applicata la sanzione di € 516,00.